Art. 227 (Definizione. Diritti e doveri degli associati)
Le persone fisiche possono costituirsi in comunità intenzionali nelle quali condividono un progetto di vita fondato su forme di convivenza continuativa, comunione dei beni, collettività delle decisioni, solidarietà e sostegno reciproco tra gli aderenti.
I partecipanti alla comunione hanno diritti e doveri di natura mutualistica e solidaristica, equiparati, ai fini della possibilità di reciproca assistenza in ospedale, a quelli dei familiari, purché sussista comune residenza, risultante da dichiarazione registrata nell’ufficio di stato civile del comune ove essa sussiste.
Art. 228 (Requisiti per la costituzione delle comunità)
La comunità si costituisce per atto pubblico rogato dal notaio o da pubblico ufficiale, purché sussistano i seguenti requisiti:
vi partecipino al momento della costituzione almeno dieci persone fisiche, compresi i minori emancipati e i figli dei partecipanti, salvi i diritti del genitore che non partecipa alla comunità;
esplicita dichiarazione delle finalità di cui all'articolo 227, con indicazione delle modalità della convivenza continuativa e dello svolgimento di attività di utilità sociale;
formulazione di un ordinamento interno con indicazione delle modalità per l'elezione delle cariche della comunità, per la formulazione e la presentazione del bilancio etico sociale, dei criteri di ammissione, delle modalità di scioglimento, degli obblighi devolutivi in caso di scioglimento, dei diritti economici del partecipante che receda dalla comunità.
La comunità deve essere sciolta quando il numero dei suoi partecipanti è inferiore a 10.
Trascorsi tre anni dalla costituzione, le comunità esistenti ed operanti, purché in possesso dei predetti requisiti, possono richiedere la iscrizione in apposito Registro Nazionale delle Comunità, istituito presso il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio. L’iscrizione è sancita dopo la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo.
Con l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Comunità, la comunità acquista la personalità giuridica, tutti i diritti, gli obblighi, i benefici e le qualità previste dalla legge in favore di detti soggetti e per i rapporti da essa disciplinati, nonché l'attribuzione di un trattamento normativo e fiscale equiparato a quello degli enti no profit ed ONLUS.
Il Registro Nazionale delle Comunità è sottoposto alla vigilanza dell'Osservatorio Nazionale delle Comunità, del quale deve essere chiamato a far parte anche un rappresentante nazionale delle Comunità.
Art. 229 (Patrimonio e gestione)
Il patrimonio della comunità intenzionale è costituito da:
quote e contributi dei partecipanti;
donazioni, lasciti, eredità ed erogazioni liberali;
contributi di amministrazioni od enti pubblici;
entrate derivanti da prestazioni di servizi verso terzi privati o pubblici;
proventi di cessioni di beni derivanti da attività economiche svolte tramite prestazioni d’opera dei partecipanti, di carattere professionale, commerciale, artigianale o agricolo;
altre entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della Comunità;
avanzi della gestione.
I proventi derivanti dalle attività economiche svolte dalla comunità in conformità con le finalità istitutive sono reinvestiti per il miglioramento della comunità e comunque al proprio interno. E’ vietata la distribuzione tra i membri di utili eventualmente maturati.
La comunità può essere titolare di beni di proprietà collettiva, ai sensi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità istituzionali della comunità.
I partecipanti della comunità che prestano in maniera continuativa e prevalente presso la stessa la loro attività lavorativa hanno diritto al mantenimento sulla base della condizione patrimoniale della comunità stessa ed in modo che sia garantito un livello corrispondente ai principi costituzionali (art. 36) ed a quanto previsto dall’art. 230 bis cod. civ.
Art. 230 (Rinuncia dei partecipanti)
In qualunque momento, ciascuno dei partecipanti alla comunità può recedere da essa mediante comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Con il recesso dalla comunità, il partecipante acquisisce il diritto a ricevere quanto dovutogli in base all'ordinamento della comunità, che può essere impugnato dinanzi al giudice ordinario, ove non rispetti principi di proporzionalità ed equità.
Art. 230/1 (Normativa applicabile)
Per quanto non espressamente previsto, alle comunità intenzionali si applica, in quanto compatibile ed in quanto non in contrasto con la regolamentazione pattizia, la normativa relativa alle associazioni di promozione sociale.